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Ordinanza — n. 3250/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for rejecting substitute fine instead of detention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Mohamed Chaabani's appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to replace a custodial sentence with a substitute fine. Chaabani argued the decision lacked proper reasoning regarding the application of Article 545 bis of the Code of Criminal Procedure, but the court found this claim unfounded. The court ruled that determining the conditions for a substitute fine is a factual assessment, not a reviewable point of law, provided the reasoning is not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 545 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The assessment of conditions for applying a substitute fine is a factual determination, inadmissible in the court of cassation unless the reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

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substitute fine custodial sentence court of cassation factual assessment manifestly illogical Riforma Cartabia inadmissible appeal incendio intenzionale aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 424 cod. pen.
-Rilevato che Mohamed Chaabani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Toring, del 28/03/2023 che ha confermato la condanna del Tribunale di Biella del Zeo2c• 13/10~in ordine al reato, così riqualificato, di cui all'art. 424 cod. pen..
Art. 545 bis cod. proc. pen.
-Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale Chaabani deduce vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria ex art. 545 bis cod.
Art. 531 n. 689 del 1981
è manifestamente infondato in quanto "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 531.
Art. 133 cod. pen.
Riforma Cartabia, ha con motivazione immune da vizi logici, valorizzato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la capacità a delinquere dell'imputato, desumendone la totale inaffidabilità dell'imputato nell'adempimento alle prescrizioni relative alla eventuale pena sostitutiva.
Art. 616 cod. proc. pen.
- Rilevata, quindi, l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 424 cod. pen
-Rilevato che Mohamed Chaabani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Toring, del 28/03/2023 che ha confermato la condanna del Tribunale di Biella del Zeo2c• 13/10~in ordine al reato, così riqualificato, di cui all'art. 424 cod. pen..
art. 545 bis cod. proc. pen
-Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale Chaabani deduce vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria ex art. 545 bis cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Riforma Cartabia, ha con motivazione immune da vizi logici, valorizzato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la capacità a delinquere dell'imputato, desumendone la totale inaffidabilità dell'imputato nell'adempimento alle prescrizioni relative alla eventuale pena sostitutiva.
art. 616 cod. proc. pen
- Rilevata, quindi, l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716
689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindaca bile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01); nella specie, la Corte territoriale, operando una corretta applicazione dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAABANI MOHAMED nato il 11/11/1985 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

-Rilevato che Mohamed Chaabani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Toring, del 28/03/2023 che ha confermato la condanna del Tribunale di Biella del Zeo2c• 13/10~in ordine al reato, così riqualificato, di cui all'art. 424 cod. pen.. -Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale Chaabani deduce vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria ex art. 545 bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato in quanto "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 531. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindaca bile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01); nella specie, la Corte territoriale, operando una corretta applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., come introdotto dalla cd.

Riforma Cartabia, ha con motivazione immune da vizi logici, valorizzato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la capacità a delinquere dell'imputato, desumendone la totale inaffidabilità dell'imputato nell'adempimento alle prescrizioni relative alla eventuale pena sostitutiva. - Rilevata, quindi, l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.