Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based arguments violating cassation review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Ferrante inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court judge erred by re-evaluating factual elements regarding the unity of criminal intent, specifically rejecting indicators of a unified plan based on the one-year gap between crimes. Since the arguments focused on substantive fact-finding rather than legal interpretation, they fall outside the permissible scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they concern a re-evaluation of facts or a new assessment of evidence, as such matters are reserved for the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ROBERTO nato a PALERMO il 08/04/1969 avverso l'ordinanza del 22/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Roberto Ferrante ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le due sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante la (solo parziale) omogeneità delle norme incriminatrici violate (rapine e tentate rapine, oltre ad una ricettazione), il lasso temporale intercorso tra i fatti (quasi un anno) preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria, lasciando invece emergere uno stile di vita complessivo.
Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023