Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-merit grounds and lack of notification defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lorenzo Oliveri inadmissible, rejecting claims regarding notification defects, collegial composition, and social danger. The court found the notification of the hearing decree was regular and the alleged judge incompatibility did not nullify the proceedings. Furthermore, the trial court's substantive assessment of social danger was not subject to review in this stage of the process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 37 c.p.p.: Appeals based solely on merits or manifestly unfounded procedural defects are inadmissible, and incompatibility of a judge does not render a decision null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI LORENZO nato a TAORMINA il 02/04/2001 avverso l'ordinanza del 03/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato le istanze ex art. 47, 47 ter e 50 ord. pen. formulate da Lorenzo Oliveri. Avverso tale ordinanza Oliveri ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo, come primo motivo, la nullità del provvedimento per omessa notifica al condannato del decreto di fissazione dell'udienza camerale; con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla composizione del Collegio; con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza e attualità della pericolosità sociale dell'istante.
Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati. Il primo motivo è manifestamente infondato: dall'esame degli atti, consentito stante la natura processuale della violazione dedotta, emerge che Oliveri ha ricevuto regolare notifica a mani (il 20/10/2022 da parte della Stazione CC di Taormina) del decreto di fissazione dell'udienza 03/05/2023. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo: va infatti ricordato il consolidato principio per cui l'esistenza di una causa d' incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria) - Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179 - 01.
Infine è inammissibile il terzo motivo, perché articolato esclusivamente sul piano del merito: il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l'applicabilità delle misure alternative richieste, con un discorso giustificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla pericolosità sociale del ricorrente, desumibile dalla recente applicazione di misura cautelare per violazione dell'art. 73 comma 1 bis d. P.R. 309 del 1990. In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Oliveri deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il