Italian Court dismisses appeal against deportation re-entry conviction for inadmissible generic factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for re-entering Italy without authorization, arguing lack of subjective intent, exemption under Art. 131 bis, and insufficient balancing of mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic factual complaints, reiterative of issues already properly examined by the lower courts, and an impermissible attempt to review discretionary merit evaluations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on generic factual complaints, mere regrets, or attempts to re-evaluate discretionary merit assessments already made by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRI WISSEM nato il 23/11/1986 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato Wissem Nasri colpevole del reato di cui all'art. 13 comma 13-bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 -, per aver fatto rientro nel territorio nazionale, in assenza della speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno, entro il termine di cinque anni dal decreto di espulsione emesso il 07/09/2016 -, e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo tre motivi. Con il primo deduce violazione di legge per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante contestata.
3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 3.1. Il primo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico e incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di contraddittorietà o di illogicità. Nella sentenza impugnata, al contrario, risulta dettagliatamente analizzato il profilo della sussistenza del contestato reato, in dipendenza del rientro del soggetto in Italia, ad onta del contenuto del precedente decreto di espulsione.
Trattasi, quindi, di censure che sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dalla Corte territoriale. 3.2. Anche la seconda doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. La Corte territoriale ha invero evidenziato come difettasse nel caso di specie sia la particolare tenuità della condotta, stante le modalità del reingresso denotanti particolare allarme sociale, sia la non abitualità del comportamento illecito, evidenziando come i rilievi dattiloscopici avevano permesso di risalire a diversi alias dell'imputato, gravato da almeno tre condanne per violazione di norme contenute nel d.
Igs. 286 del 1998. 3.3. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine pure il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata: va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis