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Ordinanza — n. 3235/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally after the 2017 law requiring mandatory defense counsel. The court ruled the appeal invalid due to lack of required defense counsel signature. The decision emphasizes the mandatory nature of the 2017 reform for personal appeals. The court ordered the appellant to pay court costs and a fine. The legal principle established is the strict requirement for defense counsel in post-2017 appeals. The ruling clarifies that personal filing without counsel is strictly prohibited. The outcome confirms the inapplicability of personal filing rights after the legislative change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3235/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant after the 2017 law came into force. The appellant argued for personal filing rights, but the court noted that the appeal and the contested order both occurred after August 3, 2017, when the law requiring defense counsel signatures was enacted. Consequently, the court ruled that the appeal must be signed by a registered defense lawyer, rendering the personal filing invalid under the new procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 2017; Sez. 3, n. 11126 del 2021: After the entry into force of Law No. 103/2017, appeals for cassation must be signed by defense counsel, and personal filing by the accused or convicted person is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense counsel signature requirement Law 103/2017 reform personal filing prohibition procedural code articles 571 613 requisito della firma atto privo di sottoscrizione esame grafologico

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law No. 103 of 2017
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021 - Marrazzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALO' GIULIANO nato a LECCE il 11/11/1979 avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Giuliano Calò ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna il 16/05/2023. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore -"per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 202