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Ordinanza — n. 3234/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for genericity, rejecting claims of illogical reasoning on criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3234/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the genericity of the grounds raised by the defendant. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding criminal intent and general intent was illogical, but the appellate court had already thoroughly addressed these points with sound justification. The supreme court ruled that the appeal merely reiterated complaints already resolved during the substantive trial, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 5 cod. pen.; The appeal must be rejected if the grounds are generic and merely repeat complaints already fully addressed and resolved with adequate reasoning in the substantive judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of grounds inadmissible appeal illogical reasoning criminal intent procedural costs substantive trial reiteration of complaints violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo come unico motivo violazione dell'art. 606 lett.
Art. 5 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 5 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSANA DANIEL nato a MAZZARINO il 25/12/1990 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Enna aveva dichiarato Daniel Messana colpevole del reato di cui all'art. 2 legge 895 del 1967, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 1.000 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo come unico motivo violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto sussistente, in capo al Messana, l'elemento psicologico del reato e il dolo generico.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte - con congrua motivazione - in sede di merito. Deve, in proposito, rilevarsi che sul tema proposto, la Corte d'appello si è intrattenuta con una motivazione immune da censure, osservando da un lato come le munizioni da guerra oggetto dell'imputazione fossero state rinvenute in ambienti domestici nella piena disponibilità dell'imputato, il quale aveva ammesso di essere consapevole della loro presenza; dall'altro richiamando il principio di cui all'art. 5 cod. pen., non essendo nella specie invocabile l'ignoranza della legge penale inevitabile.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.