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Ordinanza — n. 3233/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3233/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Davide Monti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Monti argued that the lower court failed to adequately justify the severity of his sentence, but the court found these complaints to be mere factual grievances rather than valid legal challenges. Since the issues raised were already properly addressed and rejected by the Court of Appeal of Bari, the appeal was rejected as it offered no new legal grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based solely on factual disagreements or lack of specific reasoning regarding sentencing severity are inadmissible in cassation when the lower court has already adequately addressed the merits with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaint sentencing severity cassation review procedural costs legal merit reiteration of conduct motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTI DAVIDE nato a BARI il 05/08/1990 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Davide Monti - nel quale il difensore deduce vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando assenza di motivazione sulla congruità della pena - avverso la sentenza emessa il 15/12/2022 dalla Corte d'appello di Bari, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari con la sentenza impugnata, ove è specificato che l'invocato mitigamento della pena era precluso dalla gravità del reato determinata dalla reiterazione della condotta per due giorni consecutivi e dalla marcata capacità di delinquere dell'imputato, protagonista di un percorso delinquenziale iniziato nella minore età. Osservato che la censura mossa in ordine alla continuazione tra i reati si appalesa del tutto de-assiale ed aspecifica, dal momento che la tematica in oggetto, non devoluta con il gravame, non risulta essere stata affrontata dalla Corte d'appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.