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Ordinanza — n. 3229/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal regarding retroactive application of probation-to-fine conversion law to final judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3229/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giorgio Paolini's cassation appeal inadmissible, ruling that the transitional provisions of the 2022 law do not apply to sentences already final in 2019. Paolini argued the principle of retroactivity of the more favorable penal law should allow conversion of his current probation into a fine, but the Court found his situation excluded by the specific temporal limits of the decree. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and Paolini was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. n. 150/2022; Art. 666 c.p.p.: The transitional provisions of the decree allowing conversion of probation to fine apply only to pending proceedings at the time of entry into force, excluding final judgments rendered prior to that date.

Parole chiave

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transitional provisions retroactivity of law probation conversion penal law favorability inadmissible appeal final judgment court costs commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 95 d.lgs. n. 150/2022
Nell'unico motivo deduce violazione di legge: secondo il ricorrente, l'art. 95 d.
Art. 666 c.p.p.
689 del 1981 proponendo la relativa istanza, ex art. 666 cod.
Art. 53 legge n. 689/1981
150 del 2022 consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di richiedere l'applicazione di una pena sostitutiva a norma dell'art. 53, legge n.
Art. 20 bis cod. pen.
il 13/12/2019) nella pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva breve, di cui all'art. 20 bis cod. pen., come modificato da d.
Corte cost. n. 186/2000
art. 20 bis cod. pen
il 13/12/2019) nella pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva breve, di cui all'art. 20 bis cod. pen., come modificato da d.
art. 666 cod. proc. pen
689 del 1981 proponendo la relativa istanza, ex art. 666 cod. proc. pen., nel termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, sempre che il procedimento fosse pendente davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLINI GIORGIO nato a CECCANO il 12/08/1947 avverso il decreto del 31/03/2023 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giorgio Paolini ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza, volta ad ottenere la conversione della misura alternativa dell'affidamento in prova (concessagli dal Tribunale di sorveglianza in relazione alla condanna inflitta con sentenza Tribunale di Frosinone del 12/09/2017, irr. il 13/12/2019) nella pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva breve, di cui all'art. 20 bis cod. pen., come modificato da d. Igs. 150/2022. Nell'unico motivo deduce violazione di legge: secondo il ricorrente, l'art. 95 d. Igs. 150/2022 non esclude la possibilità di applicare l'importante innovazione ai giudizi conclusi con decisione passata in giudicato e nei quali sia in corso l'esecuzione della pena irrogata, dovendo trovare attuazione il principio della retroattività della legge penale più favorevole.

2. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. L'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di richiedere l'applicazione di una pena sostitutiva a norma dell'art. 53, legge n. 689 del 1981 proponendo la relativa istanza, ex art. 666 cod. proc. pen., nel termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, sempre che il procedimento fosse pendente davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. La situazione in cui si trova il Paolini, pertanto, attualmente in espiazione di pena alternativa a far data dal 13/01/2023, in relazione a sentenza passata in giudicato nel dicembre 2019, non rientra tra quelle disciplinate dalla norma transitoria, come correttamente osservato dal G.E. nell'impugnata ordinanza.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre