Italian Court dismisses appeal against penalty calculation, ruling only procedural consent issues allow cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Sanzone's appeal inadmissible de plano regarding the calculation of his criminal penalty. The appellant argued for a different penalty calculation, but the court noted that under the reintroduced plea bargaining system in appeals, cassation review is limited strictly to issues regarding the party's consent, the prosecutor's agreement, or the content of the lower court's ruling. Since the appellant's complaint did not fall within these narrow exceptions and the lower court correctly applied the statutory reductions, the appeal was rejected without examining the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In cases of plea bargaining in appeals, cassation is admissible only for defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the judgment; all other grounds are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANZONE GIOVANNI nato a VICO EQUENSE il 04/06/2002 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIiciatT-àWl-gb--gg7parti; — udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599- bis cod. pen. pen., nei confronti di Giovanni Sanzone, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando erronea applicazione della lege penale in riferimento al calcolo della pena.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati;
è inoltre manifestamente infondato dal momento che dalla lettura della sentenza emerge come la Corte partenopea (pag. 2 ultimo paragrafo) abbia correttamente operato la doppia diminuzione ex artt. 62 bis e 62 n. 6 cod. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023