Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3223/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of novelty and violation of devolutive chain.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3223/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Sportaro Salvatore and Scarpinato Marco inadmissible. The court found that the arguments lacked novelty and failed to meet the specificity criterion, having already been adequately resolved in the lower court's judgment. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 54 c.p.: Appeals must contain new elements and respect the devolutive chain; generic arguments or those already decided are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals lack of novelty devolutive chain specificity criterion procedural costs criminalità persistente recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 54 c.p.
Art. 131 bis c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPORTARO SALVATORE nato a PALERMO il 21/05/1989 SCARPINATO MARCO nato a PALERMO il 12/01/1990 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che i ricorsi di Sportaro Salvatore e Scarpinato Marco siano inammissibili in quanto ripropongono senza elementi di novità e senza rispettare il criterio della specificità gli argomenti già affrontati nei gradi precedenti ed adeguatamente risolti nelle sentenza di merito; trattandoli unitariamente per esigenze di brevità e chiarezza espositiva, a dispetto dell'ordine differente, si osserva come sia manifestamente infondato quello relativo alla natura del reato ai fini del calcolo della prescrizione poiché la proposta ricostruzione (che si tratti di reato istantaneo ad effetti permanenti) confligge con la giurisprudenza consolidata della Corte in ordine alla definizione del reato come permanente oltre che con la realtà fattuale di una occupazione pluriennale; quanto al motivo inerente all'applicazione dell'art.131 bis c.p., la giustificazione posta a base della decisione della Corte di respingere l'istanza è ineccepibile data l'entità della violazione; infine, con riferimento alla richiesta di un più favorevole bilanciamento delle circostanze, i motivi sono basati su considerazioni generiche inutilizzabili come parametro di comparazione della decisione giudiziale che viene contestata; ulteriori profili del ricorso Sportaro che emergono confusamente dalla argomentazione difensiva (nel primo motivo si fa riferimento alla mancanza dell'elemento psicologico ed alla ricorrenza dello stato di necessità) sono dei meri abbozzi privi di reale idoneità espositiva;

In ogni caso l'uno (sul dolo) è formulato solo in questa sede e quindi in violazione della catena devolutiva e l'altro (art.54 c.p.) è sufficientemente affrontato e respinto già in grado di appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C9Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023 sì Con igliere Estenso Il