Italian Court dismisses appeals as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Rodà and Stellitano inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellants challenged a lower court decision based on alleged violations of Articles 132 and 125 of the Penal Code, but the court found their arguments too generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the procedural requirements for a valid legal challenge, resulting in the dismissal of the cases and an order for the appellants to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.; Art. 125 c.p.p.; Art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p.: Appeals must specify the exact legal elements relied upon; generic or indeterminate arguments lacking specific factual or legal foundations are inadmissible as they prevent the reviewing judge from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RODA DOMENICO nato a CONDOFURI il 20/04/1946 RODA' FILIPPO nato a REGGIO CALABRIA il 10/11/1979 RODA' ANTONIA nato a CONDOFURI il 10/01/1943 STELLITANO PIETRO nato a CONDOFURI il 21/01/1948 avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Rodà Domenico, Filippo ed Antonia nonché di Stellitano Pietro, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio motivazionale per inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 132 c.p. e 125 c.p.p. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.581 comma 1 lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte della motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata (si vedano in particolar modo pagg. 4 e 5 del provvedimento), non indica gli elementi che sono a base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023 Il Consigliere Estens Il Presidente