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Ordinanza — n. 3016/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preliminary investigation judge's dismissal order as inadmissible remedy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3016/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Brandani Vahan inadmissible. The petitioner challenged the preliminary investigation judge's decision to dismiss the case, arguing it violated the European Convention on Human Rights and EU fundamental rights. The court ruled that the correct remedy for such a dismissal is a complaint under Article 410 bis of the Code of Criminal Procedure, not a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 410 bis, commi 1 e 2 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: A cassation appeal against a dismissal order by the judge for preliminary investigations is inadmissible because the exclusive remedy is a complaint under Article 410 bis.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility dismissal order remedy preliminary investigation judge Article 410 bis criminal procedure code diritto a un difensore motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 410 bis, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
419 bis cod proc pen; considerato che, trattandosi di impugnazione non consentita ai sensi dell'art. 410 bis cod, proc.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., I ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2616 del 10.11.2023
e non più il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 2616 del 10.11.2023 e n.
n. 41612 del 29/05/2019
2616 del 10.11.2023 e n. 41612 del 29/05/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDANI VAHAN nato il 04/07/2002 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di LA SPEZIA\dato avviso alle parti', udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.i.p. del Tribunale di La Spezia ha pronunciato decreto di archiviazione del 16.12.2022 cui hanno presentato reclamo la persona offesa del procedimento Brandani Vahan presso il Tribunale di La Spezia che con decreto impugnato in questa sede lo ha rigettato in quanto mezzo di impugnazione esperito fuori dei casi consentiti avendo il Gip all'esito dell'opposizione proposta fissato udienza ed effettuato il contraddittorio con il difensore della parte opponente. Con il presente ricorso Brandani Vahan a mezzo del difensore di fiducia intende sollecitare con due motivi la questione di costituzionalità e la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in relazione alla non impugnabilità del provvedimento emesso a seguito di reclamo ex art. 419 bis cod proc pen; considerato che, trattandosi di impugnazione non consentita ai sensi dell'art. 410 bis cod, proc. pen., I ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto, infatti, che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone l'archiviazione è prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410 bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non più il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 2616 del 10.11.2023 e n. 41612 del 29/05/2019, Rv. 277051 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così