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Ordinanza — n. 3013/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific legal grounds and defective motivation under Italian criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked specific reasoning, but the Court found the written submissions failed to overcome the initial unacceptability ruling. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the strict requirements for challenging second-instance judgments on points of law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against second-instance judgments for peace court crimes are admissible only for violation of law; appeals lacking specific legal arguments or failing to address the original unacceptability ruling are declared inadmissible.

Parole chiave

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violation of law peace court crimes defective motivation second instance appeal procedural costs Cassa delle ammende specificity requirement responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis, d.lgs. n. 274 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. V, n.22854 del 29.04.2019, De Bilio, Rv. 275557
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRI SIMONE nato a COSENZA il 07/10/1992 avverso la sentenza del 09/01/2023 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Cosenza ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Cosenza, con la quale Perri Simone era stato condannato per il reato di lesioni personali; che l'avv. Fabrizio Loizzo, successivamente, ha depositato memoria scritta; - che i motivi di ricorso - al di là della loro formale enunciazione - si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez.

V, n.22854 del 29.04.2019, De Bilio, Rv. 275557); che i motivi di ricorso, inoltre, sono privi di specificità estrinseca; che la memoria dell'avv. Loizzo non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il