Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and mere repetition of prior grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant had previously been convicted of crimes under specific Italian statutes, and the Court of Appeal confirmed this conviction. The court rejected the appeal because the sole ground raised merely repeated prior complaints without engaging with the substantive legal or factual arguments already addressed in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and merely reiterative of previous grievances without engaging with the contested points.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMAGALLI JODY nato a MANTOVA il 23/12/1984 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Fumagalli Jody era stato condannato per i reati di cui agli artt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e 495 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente