Cassation appeal dismissed for inadmissibility as only violation of law grounds exist for appeals against peace court verdicts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Matilde Colasanto inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Although the Court of First Instance convicted her for personal injuries, the Court of Appeal reclassified the offense as assault, a change the appellant contested as a defect in reasoning. The court ruled that appeals against peace court judgments for such crimes are strictly limited to violations of law, and since the appellant failed to demonstrate such a violation, the appeal was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for crimes under their jurisdiction are admissible only on grounds of violation of law; appeals based on alleged defects in reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLASANTO MATILDE nato il 27/10/1968 avverso la sentenza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con sentenza del 5 maggio 2022, il Giudice di pace di Bologna - per quanto qui di interesse - aveva condannato Colasanto Matilde per il reato di lesioni personali; che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Bologna ha riformato la sentenza di primo grado, riqualificando l'originaria imputazione nel reato di percosse; - che i motivi di ricorso - al di là della loro formale enunciazione - si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez. V, n.22854 del 29.04.2019, De Bilio, Rv. 275557); - che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2