Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo D'Angelo's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for offenses under Articles 624 and 495 of the Penal Code. The appellant argued against the sentence's proportionality, but the court held that sentencing falls within the trial judge's discretion unless arbitrary or illogical. Consequently, the appeal was rejected because it sought a new evaluation of the penalty's congruity without demonstrating such flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Sentencing discretion is exclusive to the trial judge, making cassation appeals challenging the proportionality of the penalty inadmissible absent proof of arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO VINCENZO nato a VITTORIA il 11/06/1987 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ragusa aveva condannato D'Angelo Vincenzo in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 495 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi