Italian Court dismisses cassation appeals for lack of specificity and failure to cite relevant case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Lucchesi Maddalena and Suffer Stefania inadmissible. The court found the first ground of appeal lacked extrinsic specificity because the lower court's judgment contained a precise and correct motivation regarding the issue. The second ground was deemed manifestly unfounded as the lower court adequately referenced the decisive elements for denying generic mitigating circumstances, aligning with established precedent. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible if the grounds lack extrinsic specificity or are manifestly unfounded, requiring the appellant to clearly identify the specific errors in the lower court's motivation and cite relevant binding precedents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUCCHESI MADDALENA nato a PARMA il 21/11/1966 SUFFER STEFANIA nato a CORREGGIO il 05/09/1984 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Lucchesi Maddalena e Suffer Stefania erano state condannate per due episodi di violazione di domicilio; - che, avverso detta sentenza, entrambe le imputate, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che la censura relativa alla richiesta di rinvio è priva di specificità estrinseca, atteso che le ricorrenti non si confrontano effettivamente con la sentenza impugnata, che dedica alla questione in esame una puntuale e corretta motivazione (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che l'altra censura è manifestamente infondata, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi