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Ordinanza — n. 3002/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specificity and merit review attempts in criminal cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3002/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Abourir Ahmed and Bourouha Fathi inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found that the appellants' arguments merely reiterated grievances already addressed in the lower court's decision without challenging specific evidence misinterpretations. Consequently, the court rejected the attempts to review the factual findings and legal application of the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals lacking specificity or attempting a substantive review of factual evaluations are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specificity substantive review criminal procedure Corte di Cassazione falsità ideologica in documenti motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABOURIR AHMED nato il 26/10/1981 BOUROUHA FATHI nato il 21/01/1965 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Abourir Ahmed e Bourouha Fathi erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 110, 48 e 479 cod. pen; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; che l'avv. Carlo Bandiera, successivamente, ha depositato memoria scritta; - che l'unico motivo del ricorso di Bourouha Fathi e il secondo motivo del ricorso di Abourir Ahmed sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; che, con i suddetti motivi, inoltre, i ricorrenti hanno articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il primo motivo del ricorso di Abourir Ahmed è manifestamente infondato, atteso che, dagli atti presenti nel fascicolo (che possono essere valutati, essendo stata posta questione processuale), risulta che era stato notificato il nuovo decreto di citazione a giudizio, riportante la data dell'udienza del 9 settembre 2022; - che la memoria scritta depositata dall'avv.

Bandiera non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità dei ricorsi; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore