Cassation appeal dismissed for inadmissibility as only violation of law grounds allowed for peace court appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Marrali Fabio and Renda Antonella inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. Although the appellants alleged defects in the lower court's reasoning regarding threats and personal injuries, the Court held that such appeals against peace court judgments are strictly limited to violations of law. Consequently, the appeals were rejected because they did not meet this specific statutory requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 274 del 2000, n. 39-bis: Appeals against judgments of the peace court for crimes under their jurisdiction are admissible before the Court of Cassation only on grounds of violation of law, excluding general defects in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRALI FABIO nato a LICATA 11 15/06/1978 RENDA ANTONELLA nato a CALTAGIRONE 11 16/01/1984 avverso la sentenza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Agrigento ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Agrigento, con la quale Marrali Fabio e Renda Antonella erano stati condannati per i reati di minacce e di lesioni personali; - che i motivi di ricorso - al di là della loro formale enunciazione - si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez. V, n.22854 del 29.04.2019, De Bilio, Rv. 275557); - che, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22.1