Cassation appeal dismissed as inadmissible because written conclusions lacked independent argumentative content to exercise defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ferrara Letizia inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The sole ground for rejection was that the defense's written conclusions merely repeated the appeal act without providing independent argumentation. The court ruled that such submissions do not constitute an effective exercise of the right to defense under Article 178 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The omission of written conclusions with independent argumentative content does not constitute a general nullity, as only conclusions substantiating the appeal's grounds effectively exercise the right to defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LETIZIA nato a PALERMO il 13/07/1976 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Ferrara Letizia era stata condannata per il reato di violenza privata tentata; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., solo se tali conclusioni abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004); che, nel caso in esame, le conclusioni si limitavano a riprodurre quanto dedotto con l'atto di appello; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente