Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific legal grounds as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salinitro Diego Massimo inadmissible. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of false testimony under Article 497-ter of the Penal Code but failed to articulate specific legal grounds. The court ruled that the appeal was intrinsically generic and lacked the precise legal reasoning and references to the lower court's motivation required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal must be specific and separated into distinct grounds; a generic appeal lacking precise legal reasoning and references to the contested decision is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALINITRO DIEGO MASSIMO nato a GELA il 21/06/1972 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Salinitro Diego Massimo era stato condannato per il reato di cui all'art. 497-ter cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso - non articolato in specifici e separati motivi - è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente