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Ordinanza — n. 2995/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2995/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA DUCA ANTONINO nato a PALERMO il 22/01/1962 LA DUCA MARCELLO MARIA nato a PALERMO il 03/12/1969 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2995/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA DUCA ANTONINO nato a PALERMO il 22/01/1962 LA DUCA MARCELLO MARIA nato a PALERMO il 03/12/1969 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta reati di corruzione truffa in materia di credito lotta contro la frode sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA DUCA ANTONINO nato a PALERMO il 22/01/1962 LA DUCA MARCELLO MARIA nato a PALERMO il 03/12/1969 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie - la pronuncia di primo grado con la quale La Duca Antonino e La Duca Marcello Maria erano stati condannati per reati di bancarotta fraudolenta, in relazione alla società "Xenia s.r.l.", fallita il 12 ottobre 2016; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che il primo motivo del ricorso di La Duca Antonino è privo di specificità, perché meramente reiteratìvo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, con tale motivo, inoltre, il ricorrente ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo motivo del ricorso di La Duca Antonino, nella censura relativa alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondata, poiché la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577;

Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236); che, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio richiesto; - che l'altra censura contenuta nel secondo motivo del ricorso di La Duca Antonino è versata in fatto ed è priva di specificità estrinseca, poiché non si confronta effettivamente con le argomentazioni spese nella sentenza di primo grado (cfr. pagine 4 e 5) e nella sentenza di appello (cfr. pagine 5 e 6); che le motivazioni delle sentenze di merito si presentano adeguate e prive di evidenti e decisivi vizi logici; - che il terzo motivo del ricorso di La Duca Antonino e il secondo motivo del ricorso di La Duca Marcello Maria prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli arti. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; che, in ogni caso, i giudici di merito hanno ampiamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio; - che il primo motivo di La Duca Marcello Maria, oltre a essere completamente versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 novembre