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Ordinanza — n. 2992/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as personally signed by defendant, violating mandatory defense representation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2992/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, violating mandatory procedural rules requiring defense counsel. The defendant argued for personal submission, but the court cited established case law mandating that appeals must be signed by registered defense attorneys. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the underlying criminal charges.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 cod. proc. pen.; Appeals in criminal proceedings must be signed by registered defense counsel; personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement defense counsel mandate Cassazione procedural rules mandatory attorney representation motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 462 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Pansini Gaetano era stato condannato per il reato di cui all'art. 462 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANSINI GAETANO nato a MOLFETTA il 15/04/1954 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI/ dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Pansini Gaetano era stato condannato per il reato di cui all'art. 462 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente; - che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010); - che entrambi i motivi di ricorso, peraltro, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre