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Ordinanza — n. 2989/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2989/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Amico Nunzio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed intrinsically generic, failing to specify the legal reasons or cite relevant passages from the lower court's decision. Furthermore, the appeal sought an impermissible review of factual evaluations and a new fact-finding, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal must be specific and precise, avoiding generic complaints; it cannot challenge the factual evaluation of evidence or request a new reconstruction of facts, but must instead point to specific legal errors or omissions in the reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal factual evaluation review specific legal arguments cassation procedural rules minaccia non comprovata maggiorazione dissuasiva motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - che il secondo motivo di ricorso, inoltre, prospetta questioni manifestamente infondate, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017
279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICO NUNZIO nato a CALTANISSETTA il 10/04/1940 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Amico Nunzio era stato condannato per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. Raimondo Maira, successivamente, ha depositato memoria scritta; - che tutti i motivi di ricorso, in primo luogo, sono intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorrente, peraltro, con il primo motivo, appare muovere censure dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - che il secondo motivo di ricorso, inoltre, prospetta questioni manifestamente infondate, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; che la memoria dell'avv.

Maira non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il