Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual allegations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Piccarretta Franco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for post-bankruptcy insolvency, arguing defects in the lower court's reasoning and an incorrect application of criminal law regarding subjective elements. The court rejected these claims because the grievances were either manifestly unfounded, aimed at an impermissible review of factual merit, or lacked the specific legal arguments and factual references required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds are generic, lack specific references to the contested act's reasoning, or seek a substantive review of facts outside the scope of alleged specific evidence distortions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCARRETTA FRANCO nato a CORATO il 03/12/1976 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Piccarretta Franco era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta post fallimentare; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, nell'imputazione, erano indicati gli elementi essenziali del fatto ritenuto in sentenza e che l'imputato era stato messo in condizione di difendersi, essendo consapevole del fatto concreto che gli veniva contestato; che deve essere ribadito che, «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez.
U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051); - che il ricorrente, con il secondo motivo e il terzo motivo - nella doglianza relativa all'elemento soggettivo del reato -, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'ad. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che le restanti censure mosse con il terzo motivo e il quarto motivo sono intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 novembre 2023 Il Consigliere est