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Ordinanza — n. 2987/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial appellate reform of fraud conviction due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2987/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Monaco Orazio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial reform of his fraud conviction, arguing for a review of factual evaluations and the necessity of renewed investigation. The court rejected these claims, affirming that cassation cannot re-evaluate facts or grant extraordinary procedural renewals without demonstrable necessity.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation cannot conduct a re-evaluation of factual elements or grant extraordinary procedural renewals unless objective necessity and specific motivational gaps are proven.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual evaluation review procedural renewal necessity appellate jurisdiction limits fraud conviction reform bancarotta fraudolenta lotta contro la frode irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO ORAZIO nato a SAN PIETRO DI CARIDA' il 23/11/1960 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Monaco Orazio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia di primo grado, con la quale era stato condannato per più reati di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alle società "Word Bet s.r.l.", "Tronica Giochi s.r.l." e "GTG Tronica s.r.l."; - che il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione - tende a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di effettivi e specifici travisamenti di prove; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577;

Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236); che, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio richiesto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.