Ordinanza — n. 2986/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: BARBIERI GIANLUCA nato a CARRARA il 08/08/1964 avverso la sentenza del 20/03/2023 del GIUDICE DI PACE di CARRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 2986/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: BARBIERI GIANLUCA nato a CARRARA il 08/08/1964 avverso la sentenza del 20/03/2023 del GIUDICE DI PACE di CARRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: BARBIERI GIANLUCA nato a CARRARA il 08/08/1964 avverso la sentenza del 20/03/2023 del GIUDICE DI PACE di CARRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il Procuratore generale ricorre avverso la sentenza del 20 marzo 2023 del Giudice di pace di Carrara, con la quale Barbieri Gianluca è stato assolto dal reato di cui all'art. 612 cod. pen.; che l'avv. Martinelli ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - che l'unico motivo - con il quale il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale - tende a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Giudice di pace e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di effettivi e specifici travisamenti di prove; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 22 novembre 2023.