Italian court dismisses appeal as facts are within trial court's exclusive power to evaluate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Romano Pietro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defendant argued against the appellate court's exclusion of an aggravating circumstance and reduction of the sentence for bankruptcy-related crimes. The court ruled that the trial judge's factual assessment cannot be re-evaluated by the appellate body and that the denial of general mitigation was sufficiently motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial judge, reserving such assessment exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO PIETRO nato a NAPOLI il 26/08/1967 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Romano Pietro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato - escludendo la circostanza aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile di più fatti di bancarotta; che il difensore dell'imputato, successivamente, ha depositato memoria scritta; - che il primo motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, tende a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso in esame (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così