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Ordinanza — n. 2981/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal violation arguments under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2981/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground was merely a formal complaint regarding motivation without citing specific legal violations, and the second ground was intrinsically generic. The appellant argued for a violation of law but failed to provide concrete reasons or references to the lower court's reasoning. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine, while leaving civil costs undetermined.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: An appeal to the Court of Cassation against second-instance judgments for offenses tried by the peace judge is admissible only for violation of law, requiring specific grounds and precise references to the contested reasoning.

Parole chiave

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violation of law requirement generic appeal grounds peace judge jurisdiction procedural inadmissibility cassation appeal standards azione civile risarcimento del danno civile affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000
Art. 610, cod. proc. pen.
Art. 611, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. V, n.22854 del 29.04.2019, De Bilio
Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICHELETTA DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO 11 14/08/1969 avverso la sentenza del 28/03/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Micheletta Domenico ricorre avverso la sentenza di secondo grado con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il Giudice di pace l'aveva condannato per il reato di lesioni personali; - che il primo motivo di ricorso - al di là della sua formale enunciazione - si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez.

V, n.22854 del 29.04.2019, De Bilio, Rv. 275557); - che il secondo motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che non possono, invece, essere liquidate le spese della parte civile poiché «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria» (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139;

Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così dec