Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for inadmissibility and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Baggio's appeal against his fraud conviction inadmissible and dismissed it. The appellant argued against the denial of general mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient and free of legal flaws. Consequently, the appeal was rejected because the Supreme Court lacks the power to re-evaluate factual findings made by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for that of the court of first instance, limiting its review to legal errors and procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGGIO GIUSEPPE nato a SABAUDIA il 09/10/1961 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Baggio Giuseppe ricorre avverso la sentenza di secondo grado con cui la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Latina, che l'aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, oltre a essere costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, tende a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso in esame (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de