Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2979/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new arguments and mere repetition of appellate complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2979/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Giovanni Gasparini's cassation appeal inadmissible because it consisted solely of repeating arguments already presented at the appellate level. The appellant argued for a different factual reconstruction, but the court held that re-evaluating facts is exclusively the power of the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and Gasparini was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363, c. 4 c.p.c.; Art. 364, c. 1 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-examine factual elements or reconstruct facts differently from the lower court; appeals must present new legal arguments or demonstrate specific procedural defects, not merely repeat previous complaints.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of arguments factual re-evaluation Court of Cassation procedural defect sanzioni penali risarcimento alle vittime di reati gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, c. 4 c.p.c.
Art. 364, c. 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARINI GIOVANNI nato a GENOVA il 11/03/1935 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Gasparini Giovanni ricorre avverso la sentenza di secondo grado con cui la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Savona, che aveva accertato la sua penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, e 582-585 cod. pen.; che l'avv. Aschero, successivamente, ha depositato memoria scritta; - che l'unico motivo - con il quale il ricorrente contesta i vizi di motivazione e di violazione di legge - è inammissibile in quanto, oltre a essere costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, tende a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che la memoria dell'avv. Aschero non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso