Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new arguments and mere repetition of appellate complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Giovanni Gasparini's cassation appeal inadmissible because it consisted solely of repeating arguments already presented at the appellate level. The appellant argued for a different factual reconstruction, but the court held that re-evaluating facts is exclusively the power of the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and Gasparini was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.c.; Art. 364, c. 1 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-examine factual elements or reconstruct facts differently from the lower court; appeals must present new legal arguments or demonstrate specific procedural defects, not merely repeat previous complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARINI GIOVANNI nato a GENOVA il 11/03/1935 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Gasparini Giovanni ricorre avverso la sentenza di secondo grado con cui la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Savona, che aveva accertato la sua penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, e 582-585 cod. pen.; che l'avv. Aschero, successivamente, ha depositato memoria scritta; - che l'unico motivo - con il quale il ricorrente contesta i vizi di motivazione e di violazione di legge - è inammissibile in quanto, oltre a essere costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, tende a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che la memoria dell'avv. Aschero non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso