Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for lack of motivation and generic mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to reclassify the crime as simple bankruptcy and ignored generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that factual re-evaluation belongs exclusively to the trial judge and that a brief reference to relevant facts suffices for denying generic mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate factual elements or demand detailed reasoning for generic mitigating factors when the lower court provides a congruent reference to decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PUPPO DOMENICO nato a ROMA il 28/06/1962 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Di Puppo Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma l'aveva dichiarato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale; - che il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato nell'ipotesi di bancarotta semplice - è inammissibile perché, oltre ad essere fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, tende a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo - con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione, in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore del la Cassa delle ammende. Così