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Ordinanza — n. 2976/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence of factual misinterpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2976/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to allege specific instances where the lower court misinterpreted evidence. The appellant argued against the conviction for theft, but the court found the arguments merely repeated those made in the appellate stage without new factual challenges. Consequently, the court ruled that cassation review is limited to legal errors, not a re-evaluation of factual findings reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 614 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence; appeals must allege specific and distinct misinterpretations of facts to be admissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual misinterpretation cassation review limits theft conviction judicial competence violazione di domicilio diritto di soggiorno domicilio all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 614 cod. pen.
- che Luraschi Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale di Savona l'aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 614 cod.
art. 614 cod. pen
- che Luraschi Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale di Savona l'aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 614 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LURASCHI MARCO nato a MILANO il 30/03/1968 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Luraschi Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale di Savona l'aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 614 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità perché, oltre ad essere fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, tende a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di effettivi e specifici travisamenti di prove; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il