Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new facts and mere repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments merely repeated those already presented at the appellate level without introducing new facts. The appellant challenged a conviction for specific crimes, claiming violations of criminal procedure articles and reasoning defects. The court ruled that it lacks the power to re-evaluate factual elements, reserving such authority exclusively for the trial judge who provided a logically sound decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements established by the lower court, and appeals based solely on the repetition of previous arguments or attempts to reconstruct facts using different criteria are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASIBOR HOPE nato il 08/06/1993 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Asibor Hope ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato condannato per i reati di cui agli artt. 583-quinquies cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; - che l'unico motivo - con il quale il ricorrente deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 82 e 83 cod. pen., e il vizio di motivazione - è inammissibile, perché, oltre a essere basato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, tendono a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 14 e 15 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i