Sentenza — n. 2972/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa 1'8 febbraio 2023, il Giudice di pace di Roma aveva condannato Rasetti Manuel Claudio in ordine al reato di lesioni personali, commesso in danno di Renzetti Fabio. Avverso la sentenza di condanna, l'imputato proponeva appello e, successivamente, in data 17 marzo 2023, depositava la remissione della querela presentata dalla persona offesa e la relativa accettazione. Con ordinanza emessa il 19 maggio 2023, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, dichiarava l'inammissibilità del gravame, per genericità dei motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 2972/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Deve essere premesso che il reato contestato non è procedibile d'ufficio e l'appello era stato proposto tempestivamente. Tanto premesso, il ricorso risulta fondato, atteso che, per la giurisprudenza di questa Corte, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del termine per proporre impugnazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata e, conseguentemente, il reato deve essere dichiarato estinto. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, devono essere poste a carico del querelato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RASETTI MANUEL CLAUDIO nato a ROMA il 19/07/1991 avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa 1'8 febbraio 2023, il Giudice di pace di Roma aveva condannato Rasetti Manuel Claudio in ordine al reato di lesioni personali, commesso in danno di Renzetti Fabio. Avverso la sentenza di condanna, l'imputato proponeva appello e, successivamente, in data 17 marzo 2023, depositava la remissione della querela presentata dalla persona offesa e la relativa accettazione. Con ordinanza emessa il 19 maggio 2023, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, dichiarava l'inammissibilità del gravame, per genericità dei motivi.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per l'intervenuta remissione di querela.
3. Deve essere premesso che il reato contestato non è procedibile d'ufficio e l'appello era stato proposto tempestivamente. Tanto premesso, il ricorso risulta fondato, atteso che, per la giurisprudenza di questa Corte, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del termine per proporre impugnazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata e, conseguentemente, il reato deve essere dichiarato estinto. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, devono essere poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il