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Ordinanza — n. 2971/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual findings rather than legal application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2971/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance court's decision to award damages to the civil party, arguing an erroneous application of criminal law. The court rejected this claim because the appeal merely re-evaluated evidence and contested the factual reconstruction without raising a distinct legal error.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely contests the factual findings or the evaluation of evidence without demonstrating a specific error in the application of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction criminal procedure evidence evaluation legal application error risarcimento del danno civile restituzione e risarcimento revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 582 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEO VINCENZO nato a ROMA il 29/07/1961 avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Di Leo Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha riformato - condannando l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - la pronuncia del Giudice di pace della medesima città, che aveva assolto l'imputato, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che l'unico motivo - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione della legge penale - è inammissibile perché, oltre a essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, tende, in realtà, a contestare la motivazione della sentenza di secondo grado e la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, attraverso una rivalutazione delle fonti probatorie; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend. Così deciso, il 22