Cassation court dismisses appeal against acquittal for minor theft due to lack of factual review powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Larbi Gazoini inadmissible against his acquittal for minor theft. The sole ground of appeal alleged procedural violations and defects in reasoning under Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because the lower court's decision was logically sound and the cassation court lacks the authority to re-evaluate factual elements reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-examine factual elements established by the trial court, as such evaluation is exclusively the prerogative of the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAZOINI LARBI (CUI 01EXQD6) nato il 09/11/1980 avverso la sentenza del 27/02/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Gazoini Larbi ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma l'ha assolto dal reato di cui all'art. 612, comma 2 cod. pen., per la particolare tenuità del fatto; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. - è inammissibile poiché, oltre a essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, tende a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2