Italian court dismisses appeal for generic mitigation as it merely repeats lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigation, but the court found this argument merely repeated points already rejected by the appellate court regarding the defendant's prior record and aggressive conduct. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was legally sound and sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal based on the alleged lack of generic mitigation is inadmissible if it constitutes a mere repetition of arguments already rejected by the appellate court, provided the lower court offered a sufficient reference to the decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAGNE MAMADOU nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Diagne Mamadou ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, disattesi dal giudice di merito, che ha posto l'attenzione sui precedenti penali dell'imputato e sulla condotta particolarmente aggressiva assunta da quest'ultimo nei confronti delle persone offese; che per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; - che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il