Cassation appeal dismissed for lack of specificity and attempt to re-evaluate facts already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Romano Annunziata Maria inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were rejected as they merely repeated second-instance claims without new specificity and attempted an impermissible re-evaluation of factual findings. The court emphasized that the lower judge's assessment of facts was free from logical or legal defects and fell exclusively within the competence of the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or attempts to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance, as the evaluation of facts is reserved exclusively to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANNUNZIATA MARIA nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 20/03/1966 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Romano Annunziata Maria ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stata condannata per più fatti di bancarotta, commessi in relazione alla società "Crazy 4 Ever s.r.l.", fallita il 9 novembre 2015; - che tutti i motivi di ricorso sono privi di specificità estrinseca, atteso che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in secondo grado; essi, inoltre, tendono a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i