Cassation court dismisses appeal against appellate court's reduction of sentence for recidivism and abuse of office charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Cacciola inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce his sentence and dismiss charges for abuse of office and perjury. The appellant argued for a new factual reconstruction and questioned the application of recidivism rules, but the court found these arguments to be mere repetitions of previous appeals and legally unfounded. Consequently, the court ruled that the lower courts correctly applied statutory criteria regarding the relationship between current and past criminal conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the appellate judgment or attempts to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOLA SALVATORE nato a ROSARNO il 12/04/1982 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Cacciola Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato - dichiarando il non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi B) e C) e rideterminando la pena, in ordine al reato di cui al capo A), in anni 1, mesi 7 e giorni 10 di reclusione - la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Palmi, che aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 496 e 61, n.2 cod. pen. (capo A), 186 (capo B) e 189 d.lgs. 285 del 1992 (capo C), condannandolo alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione; - che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione agli artt. 61 e 496 cod. pen. - è inammissibile, in quanto, oltre ad essere fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, tende ad ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 38 e 39 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. - è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pag. 41 e 42 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,