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Ordinanza — n. 2966/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2966/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2966/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNELLA GIANLUCA nato a CINQUEFRONDI il 24/06/1995 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Minnella Gianluca era stato condannato per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la violazione di legge processuale penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 189, 192, 194, 213 e 546, comma 1 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2966/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 582 e 585 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la violazione di legge processuale penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 189, 192, 194, 213 e 546, comma 1 lett.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza lesioni gravi carenza di credibilità oggettiva ministro della giustizia pena minima
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNELLA GIANLUCA nato a CINQUEFRONDI il 24/06/1995 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Minnella Gianluca era stato condannato per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la violazione di legge processuale penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 189, 192, 194, 213 e 546, comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., 3 e 111 Cost., 6 C.E.D.U., 582 e 585 cod. pen. - è inammissibile perché, oltre a essere fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, tende a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., in particolare, pagine 6 e 7 della sentenza); che va, inoltre, ribadito che l'individuazione fotografica di un soggetto costituisce una prova atipica, la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione e che le modalità dell'individuazione non riguardano la legalità della prova, ma si riflettono sul suo valore e sull'affidabilità del riconoscimento (cfr.

Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, Coccia, Rv. 267562); - che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente contesta la violazione di legge, con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per il decorso dei termini di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che, tenuto conto delle numerose sospensioni del termine, la prescrizione risulta maturata il giorno 22 dicembre 2022, ossia in data successiva alla sentenza di secondo grado; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr.

Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,