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Ordinanza — n. 2962/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being manifestly unfounded and generic regarding false ID and resistance charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2962/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Es Soukti Mohamed inadmissible, ruling all three grounds manifestly unfounded and generic. The appellant argued his French identity card lacked an 'invalid for exit' clause, but the court noted the document was valid for EU exit regardless of such a clause. Furthermore, the appeal failed to adequately challenge the lower court's finding of violence in the resistance charge or the denial of general mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 497-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, particularly when it fails to substantiate factual disputes or adequately challenge the lower court's reasoning on statutory elements and mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic appeal false identity documents resistance to public official mitigating circumstances procedural dismissal documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 497-bis cod. pen.
pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico, in quanto: «integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod.
Art. 337 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
271269 - 01) e il ricorso si è limitato ad addurre irritualmente gli elementi che avrebbero dovuto essere, ad avviso della difesa, meritevoli di favorevole apprezzamento;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 497-bis cod. pen
pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico, in quanto: «integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Shala
Sez. 7, ord. n. 45818 del 16/01/2022, Visconti
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ES SOUKTI MOHAMED nato il 18/05/1986 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mohamed Es Soukti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497-bis e 337 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico, in quanto: «integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali» (Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Shala, Rv. 277548 - 01); come esposto dalla Corte di merito conformemente a quanto già chiarito da questa Corte, «ai fini dell'operatività della norma di cui all'art. 497-bis cod. pen.» non è ex se rilevante «l'apposizione sulla carta d'identità della clausola: "non valida per l'espatrio", posto che la norma medesima esige soltanto che il documento d'identità sia valido per l'espatrio» (Sez. 7, ord. n. 45818 del 16/01/2022, Visconti, n.m.); la difesa non ha addotto che il documento de quo (una carta di idoneità rilasciata dall'Autorità francese) non fosse effettivamente valido per l'espatrio - come, invece, affermato dai Giudici di merito - ma ha soltanto assunto che su di esso non vi fosse apposta la clausola in discorso; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato e generico in quanto non si confronta compiutamente con la doppia conforme affermazione di responsabilità, avendo la Corte di merito espressamente richiamato e condiviso la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo Giudice (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), che in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale aveva a chiare lettere dato conto della violenza usata dall'imputato nei confronti degli operanti (in particolare, per averli colpiti con calci per sottrarsi al loro intervento), profilo in alcun modo censurato dal ricorso (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato e generico, poiché la Corte di merito ha indicato in maniera congrua (nei precedenti penali anche per gravi delitti, riportati dall'imputato, e nella specifica gravità dei fatti in imputazione), ossia con una motivazione che non può qui essere sindacata, gli elementi ritenuti decisivi (rispetto a quelli di segno contrario prospettati dalla difesa) al fine del diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e il ricorso si è limitato ad addurre irritualmente gli elementi che avrebbero dovuto essere, ad avviso della difesa, meritevoli di favorevole apprezzamento;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc, pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere est