Criminal appeal dismissed for lack of specific legal grounds and failure to cite relevant case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Kola Valmir inadmissible due to a complete lack of specific legal grounds. The appellant merely asserted that mitigating circumstances were not granted without providing any actual legal criticism of the lower court's decision. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the necessary specificity of legal grounds, merely asserting errors without citing relevant case law or providing substantive legal criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA VALMIR nato il 08/08/1973 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Valmir Kola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.495 cod. pen. e 13, comma 13, d. Igs. 286/1998; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene alcuna censura di legittimità nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) ma si limita a denunciare assertivamente - assumendo il vizio di motivazione - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. peti. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.