Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise sentencing argument in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Samuele Rinzivillo inadmissible because the sole ground of complaint regarding sentencing was not raised in the appeal act. The appellant argued the lower court failed to adequately justify the sentence under Article 133 of the Penal Code, but the appellate judgment focused on balancing circumstances and excluding recidivism. The court ruled that issues omitted by the appellate judge without specific devolution cannot be raised for the first time in cassation, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot raise issues on which the appellate judge correctly omitted to pronounce, unless they are matters of office or could not have been deduced earlier.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINZIVILLO SAMUELE nato a GELA il 24/07/1983 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Samuele Rinzivillo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'ad. 495 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non avrebbe compiutamente argomentato sulla commisurazione della pena alla luce dei parametri posti dall'ad. 133 cod. pen. - è inammissibile poiché la censura non è stata prospettata con l'atto di appello (che, invece, aveva ad oggetto il bilanciamento delle circostanze e l'esclusione della recidiva) e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'ad. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); ragion per cui non occorre dilungarsi per osservare che, in ogni caso, l'impugnazione contiene assedi del tutto generiche che le doglianze prospettate con il gravame sono state rigettate con motivazione congrua e logica non oggetto di effettiva censura in questa sede; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favbre della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore