Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for falsification of vehicle registration due to lack of legal censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to prove subjective intent and incorrectly denied mitigating circumstances, but the Court found these arguments merely factual assertions without legal censure. Consequently, the Court ruled that the appeal violated procedural requirements by failing to properly challenge the legal reasoning of the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it contains only factual assertions or alternative readings of evidence without raising specific legal censure against the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNI SALVATORE nato a ENNA il 05/11/1969 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Salvatore Minnì ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato della falsificazione della carta di circolazione del veicolo de quo - non contiene compiute censure di legittimità ma propone un'alternativa lettura del materiale probatorio, già disattesa dalla Corte territoriale con un'argomentazione congrua e logica (che ha valorizzato il comportamento del ricorrente alla presenza degli operanti: cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, si adduce la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato e si prospetta la sussistenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strada - contiene censure di mero fatto (nella parte in cui deduce la mancanza della prova), peraltro in maniera del tutto assertiva e senza confrontarsi con quanto argomentato dalla Corte di merito (che ha attribuito all'imputato la contraffazione alla luce del già richiamato comportamento da lui tenuto), e contiene un richiamo inconferente all'art. 100, comma 12, cit. (che sanziona la condotta di chi circola su un veicolo munito di targa non propria o contraffatta); ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato nonché generico e versato in fatto, dal momento che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di appello ha valorizzato la condotta del ricorrente, volta a sottrarsi al controllo di polizia), e il ricorso ha addotto irritualmente e in maniera assertiva distinti elementi, secondo la difesa, meritevoli di favorevole apprezzamento, il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estenso