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Ordinanza — n. 2956/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for bankruptcy fraud as grounds are indeterminate or inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2956/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Massimo Greco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected for being indeterminate due to a lack of specific allegations, while the second and third grounds were deemed inadmissible because the lower court had already addressed them or they were not properly raised. Consequently, the conviction for bankruptcy fraud under Article 217 of the Bankruptcy Act was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal must specify the grounds for cassation to be admissible, and issues omitted by the appellate court are inadmissible unless they are of public order or could not have been raised earlier.

Parole chiave

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indeterminate appeal grounds inadmissible cassation appeal bankruptcy fraud conviction omitted appellate issues court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
606, comma 3, cit.), senza che possa deporre in senso contrario la modifica dell'art. 131-bis cod. pen. ex art.
Art. 217 I. fall.
Rilevato che Massimo Greco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 217 I.
Art. 219, comma 3, legge fall.
150/2022, invocata dalla difesa, in vigore dal 30 dicembre 2022, ossia anteriormente alla pronuncia impugnata; ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 219, comma 3, legge fall.
art. 131-bis cod. pen
264879 - 01), così non consentendo di individuare i rilievi in relazione ai quali è stato chiesto il sindacato di questa Corte; ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui, adducendo la violazione della legge penale, si invoca l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep.
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014
275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep.
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Corte cost., sent.n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent.n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MASSIMO nato a ROMA il 20/05/1962 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Massimo Greco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 217 I. fall.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si prospettano non meglio precisate carenze motivazionali rispetto all'affermazione di responsabilità dell'odierno imputato, alle circostanze attenuanti e alla commisurazione della pena - è indeterminato, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi alla base della censura formulata e segnatamente le allegazioni difensive che sarebbero state disattese senza un'adeguata argomentazione (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, 13,, Rv. 264879 - 01), così non consentendo di individuare i rilievi in relazione ai quali è stato chiesto il sindacato di questa Corte; ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui, adducendo la violazione della legge penale, si invoca l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile perché «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.), senza che possa deporre in senso contrario la modifica dell'art. 131-bis cod. pen. ex art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, invocata dalla difesa, in vigore dal 30 dicembre 2022, ossia anteriormente alla pronuncia impugnata; ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. - è inammissibile in quanto la Corte di merito ha adeguatamente argomentato in relazione al motivo di appello (che aveva addotto il ruolo marginale dell'imputato e la sua condotta collaborativa e negato rilievo ai suoi precedenti; e, quanto all'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, cit., non aveva indicato alcun elemento rilevante), in particolare facendo riferimento allo specifico ruolo del ricorrente e al mancato aggiornamento pressocché totale, da parte sua, delle scritture contabili e negando la sussistenza di elementi passibili di favore apprezzamento per la richiesta modifica in mitius del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent.n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere esten