Italian court dismisses appeal against criminal sentence reduction due to manifestly unfounded recidivism argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Amine El Hakari inadmissible regarding a criminal sentence reduction. The appellant argued that the lower court erred in finding specific recidivism under Article 99 of the Penal Code, but the court found this claim manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 comma 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging a violation of the law regarding recidivism is inadmissible if the lower court's reasoning is congruous, logical, and conforms to the law, rendering the complaint manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAKARI AMINE nato il 16/01/1983 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Amine El Hakari ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio a lui inflitto e ha confermato nel resto la decisione resa dal Tribunale di Rimini, che ne aveva affermato la responsabilità per due fatti di cui all'art. 495 cod. pen. nonché per la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (art. 99, comma 4, cod. pen.) - è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale - in maniera congrua, logica e conforme al diritto - ha espressamente attribuito all'imputato un'aggravata capacità criminale sulla scorta del limitato lasso di tempo trascorso tra i fatti di cui all'art. 495 cod. pene e della funzionalizzazione di essi a sottrarsi all'accertamento della commissione di ulteriori illeciti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden