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Ordinanza — n. 2952/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to implicit rejection of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2952/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giulio Bianchi inadmissible, ruling the sole ground of omission regarding generic mitigating circumstances was manifestly unfounded. The appellate court had already rejected this request by implicitly denying it through detailed reasoning on recidivism, the number of victims, and the damage caused. Consequently, the appeal was dismissed, and Bianchi was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the only ground is the omission of a ruling on a mitigating circumstance when the lower court has implicitly rejected it through adequate reasoning on analogous grounds.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal implicit rejection of mitigation generic mitigating circumstances inadmissible appeal court costs and fine attenuazione della pena reiterazione di reati penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 494 cod. pen
Rilevato che Giulio Bianchi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per più fatti di cui all'art. 494 cod.
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI GIULIO nato a COMUNANZA il 25/09/1958 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; t.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giulio Bianchi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per più fatti di cui all'art. 494 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'omessa pronuncia sul motivo di appello che invocava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale in effetti lo ha rigettato allorché ha argomentato sulla sussistenza della recidiva reiterata e sulla misura della pena, richiamando l'elevatissimo numero dei precedenti riportati dall'imputato, la commissione delle condotte in imputazione in danno di più persone offese e l'ammontare del danno cagionato (cfr.

Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01: «la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi»), così dando conto degli elementi che ha considerato preponderanti al riguardo (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre