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Ordinanza — n. 2951/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite specific legal errors regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2951/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fabbi Riccardo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Fabbi challenged the lower court's decision granting him generic mitigating circumstances while rejecting specific defenses like provocation and excessive defense. The court ruled the appeal was not useful because it merely requested a different evaluation of evidence without citing specific legal violations or demonstrating a distortion of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not useful, as it fails to cite specific legal errors or demonstrate a distortion of the evidence, merely requesting a different appreciation of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal useless appeal mitigating circumstances excessive defense provocation defense court costs procedural penalty azione di provocazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ex art. 616 cod.
Art. 62, n. 2 cod. pen.
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, in particolare in ordine all'esclusione dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62, n.
Art. 83 cod. pen.
pen., dell'aberratio delicti di cui all'art. 83 cod. pen. e dell'eccesso colposo nella legittima difesa ex artt.
Artt. 52 e 55 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 83 cod. pen
pen., dell'aberratio delicti di cui all'art. 83 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBI RICCARDO nato a REGGIO EMILIA il 13/03/1984 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Fabbi Riccardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha concesso allo stesso imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n. 1, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, in particolare in ordine all'esclusione dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62, n. 2), cod. pen., dell'aberratio delicti di cui all'art. 83 cod. pen. e dell'eccesso colposo nella legittima difesa ex artt. 52 e 55 cod. peri. - non è utilmente deducibile in questa sede di legittimità poiché, lungi dal prospettare compiute censure di legittimità, ha sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente delle dichiarazioni acquisite), senza denunciare effettivamente il travisamento della prova e per il tramite di una prospettazione generica della sussistenza dei presupposti di applicazione degli istituti invocati (ed anzi del tutto assertiva in ordine a quelli previsti dagli artt. 55 e 83 cod. pen.), a fronte di un'argomentazione che è pervenuta al rigetto in parte qua del gravame, in maniera congrua e logica, sulla scorta della macroscopica sproporzione tra la condotta violenta incriminata e il fatto della persona offesa, oltre che sulla possibilità per l'imputato di allontanarsi dal luogo del fatto, sull'intenzione lesiva del Fabbi che ha continuato a colpire la persona offesa anche quando quest'ultima era per terra (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il