Italian court dismisses appeal on false accusation charges due to inadmissible new facts regarding identity disclosure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Laura Savliak's appeal inadmissible regarding her conviction for false accusation. Although the defense argued for the application of a newer, more favorable procedural law, the court rejected this because the defense's arguments relied on new factual assertions about her work history and identity disclosure that were not part of the original trial record. The court ruled that since these new facts could not be substantiated, the appeal failed to meet the requirements for a new trial, resulting in the dismissal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on a more favorable law is inadmissible if the defense relies on new factual assertions not previously presented, as such arguments do not justify a retrial under the principle of res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVLIAK LAURA nato il 30/07/1997 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Laura Savliak ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; osservato che: - con l'unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen., chiedendone l'applicazione nella specie - quale norma più favorevole - nel testo novellato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; - la difesa ha presentato una memoria a sostegno dell'ammissibilità del ricorso, contenente un motivo aggiunto, con il quale ha ribadito l'applicabilità nella specie della norma più favorevole, entrata in vigore successivamente allo spirare del termine per proporre il ricorso; ritenuto che, quantunque il testo oggi vigente dell'art. 131-bis cod. pen. sia norma sostanziale di favore da applicarsi anche ai fatti commessi anteriormente ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (cfr.
Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593-01), il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che le allegazioni difensive - a suffragio della sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità - si sostanziano nella prospettazione assertiva di elementi di fatto (relativi in particolare all'attività lavorativa svolta dall'imputata e alla spontanea comunicazione da parte sua delle proprie generalità ed esibizione della carta di identità alle Forze dell'ordine) di un alternativo apprezzamento della condotta tenuta dalla Savliak nell'occorso (avendo, invece, i Giudici di merito rimarcato come ella abbia esibito il proprio documento, che aveva negato di avere con sé declinano false generalità al funzionario accertatore per sottrarsi alla sanzione, solo dopo l'intervento della polizia giudiziaria contattata da quest'ultimo; cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il